Noioso elitario “legalese” ovvero opportunità di consapevolezza per il consumatore?
Le ragioni di una conoscenza necessaria e condivisa
Il cibo ha sempre significato conoscenza, emozione, condivisione. Ha sempre espresso identità territoriale e rapporto con l’ecosistema. Ha sempre delineato dinamiche economiche e nel momento in cui ha smesso di essere considerato “solo” cibo (F. Kaufman, Bet the Farm, How Food Stopped Being Food, 2012) e cioè “solo” nutrimento. Nella coscienza collettiva il cibo è diventato “altro” e ha suscitato nuove aspettative che il diritto è stato chiamato a tutelare.
Si reclamano norme per fermare o controllare l’importazione di alimenti non ritenuti sicuri. E si chiedono disposizioni per mantenere l’equilibrio ecologico. Si domandano misure a garanzia delle produzioni locali, anche per salvaguardare comunità rurali a rischio di marginalizzazione. Si invocano regole per informare i consumatori sulle qualità e sulle caratteristiche dei prodotti alimentari e per rispettare anche negli alimenti gli orientamenti religiosi e gli approcci etici di individui e collettività. Non è un caso.
Il diritto definisce, perimetra, innova l’alimentazione con una disciplina complessa, articolata a più livelli interconnessi (internazionale, europeo, nazionale, regionale, locale, ciascuno rappresentativo di interessi, fattori, attori) e in continua evoluzione. Ed è un processo che non è partito dal livello inferiore ma dal livello superiore.
Ha infatti una matrice europea la giuridificazione sistematica del settore alimentare, intesa come costruzione giuridica del mercato comune alimentare. È un processo debitore soprattutto nei confronti della giurisprudenza perché, secondo un meccanismo tipico del diritto dell’Unione europea, la costruzione del mercato comune si deve inizialmente non tanto all’opera del legislatore europeo quanto piuttosto alle sentenze della Corte di Giustizia direttamente applicative dei principi di libera circolazione delle merci, nella specie di cibi e bevande (Dassonville C-8/74 del 22.07.1974 e Cassis de Diion C-10/78 del 20.02.1978).
Orientamenti programmatici successivi
Sarebbero poi arrivati gli orientamenti programmatici dei decenni successivi (tra i tanti, Libro verde sui principi generali della legislazione alimentare – COM (1997)176def. Libro bianco sulla sicurezza alimentare -COM (1999) 719def) e le costanti e continue armonizzazioni legislative (in particolare, sulle denominazioni e distinzioni dei prodotti alimentari) per pervenire a quella dimensione sistematica che ha rappresentato la svolta del XXI secolo grazie al Regolamento (UE) 178/2002 del Parlamento e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (non a caso definito GFL, General Food Law). E a cui si sarebbero aggiunti il Regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento e del Consiglio sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e il Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
La sicurezza, la qualità e l’informazione si sono infatti affermate come le tre dimensioni (i cd. tre pilastri) di uno specifico modello del diritto alimentare, il modello dell’Unione europea, chiamato a rapportarsi sui mercati internazionali con altri modelli (in particolare, il modello USA, il modello cinese) in un continuo confronto e raffronto reciproco.
Diritto alimentare
Non che sia un modello perfetto. Il diritto alimentare che applichiamo quotidianamente (seppur inconsapevolmente) è tanto fascinoso quanto labirintico, anzi probabilmente fascinoso perché labirintico. Vive di irrisolti conflitti di interessi e di constanti tensioni di competenze, di imprevedibile (spesso felice, talvolta no) interazione tra diritto pubblico e diritto privato, di estenuante confronto tra intransigenti regolatori ed esigenze di flessibilità.
Ma è il modello che nei 26 Paesi dell’UE disciplina produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e infine consumo ma anche gestione dei sottoprodotti, dei rifiuti e delle eccedenze alimentari; che invoca (oggi) la sostenibilità, parla tutte le lingue e sollecita il dialogo tra le Nazioni. Un modello imponente in termini di volumi, di valori, di PIL, di numero dei soggetti coinvolti.
Ma di là dai dati quantitativi, se è vero che il diritto alimentare investe uno dei gesti “antropologicamente più densi” (M. RICCA, Pantheon. Agenda della laicità interculturale, 2012) e cioè quel cibarsi in cui ciascuno esprime la propria natura più profonda. Il modello europeo esprime e riassume anche l’insieme dei valori fondanti la civiltà europea. É divenuto il laboratorio delle soluzioni giuridiche programmatiche e operative che si sono poi applicate ad altri settori del diritto europeo. Ingiustificabile dunque ignorarlo, ragionevole dunque conoscerlo, non fosse altro per capire dove e come migliorare le Regole del Gioco e prendere parte alla costruzione di esse.
Giovanna Sangiuolo
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